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Assunzione / Ospitalità cittadino extracomunitario

Scheda del servizio

Art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2 La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta".

Tale norma si pone in rapporto di specialità con la "cessione di fabbricato" di cui all'art 12 L. 191/1978.

1) La dichiarazione di ospitalità va fatta nel caso in cui si ospiti, a qualsiasi titolo, nella propria abitazione, oppure si ceda un'immobile ad un cittadino extracomunitario. Affinché scatti l'obbligo della dichiarazione è, quindi, sufficiente ospitare o cedere un fabbricato ad un cittadino extracomunitario (l'obbligo di comunicare la cessione di fabbricato nei confronti dei cittadini comunitari, invece, avviene solo nei casi in cui la cessione sia per un periodo superiore ai 30 giorni).

Questa dichiarazione è da effettuarsi entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (il Sindaco per il Comune di Rea).

Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile. Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo.

2) Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.

Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.

3) La dichiarazione deve contenere:

- generalità del denunciante;
- generalità dello straniero;
- estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero;
- l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata;
- il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

4) Documenti da presentare:

Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Dott. Boron Jacopo
Indirizzo P.zza C. Busoni n. 4
Telefono 0385-96123
Fax 0385-96211
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Da lunedì a sabato Da lunedì a venerdì 08:30-12:30

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2015 10:01:55

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